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Dizionario
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Interrogazione
- L’ interrogazione consiste in una domanda rivolta per iscritto al sindaco o alla
giunta comunale per avere informazioni o spiegazioni su un affare determinato o
per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare
in relazione a determinati oggetti.
Nel presentare l' interrogazione, il consigliere può dichiarare se intende avere
risposta scritta.
Interpellanza
- L’ interpellanza è una domanda scritta con la quale il consigliere o un gruppo consiliare
sollecita il sindaco o la giunta ad adottare un provvedimento o a revocare un provvedimento
adottato o a modificarne i contenuti. Se il presentatore non è soddisfatto ed intende
promuovere una discussione ed un voto sui chiarimenti dati dalla giunta o dal sindaco,
può trasformare l’interpellanza in mozione.
Nel presentare l' interpellanza, il consigliere può dichiarare se intende avere
risposta scritta.
Mozione
- La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal consiglio comunale per impegnare
il sindaco e la giunta comunale al compimento di atti o all’adozione di iniziative
di loro competenza. Dicesi mozione anche una proposta tendente a provocare un giudizio
sulla condotta del sindaco e della giunta comunale.
La mozione comporta l’ adozione di un voto.
La mozione può essere proposta da ogni consigliere e va iscritta all’ordine del
giorno dei lavori consiliari.
- I componenti il consiglio comunale possono presentare in qualsiasi momento una mozione
d’ ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che, nel modo
di presentare, discutere e approvare un oggetto, siano osservati la legge, lo statuto
comunale e il regolamento del consiglio comunale.
Segretario Comunale
- Riportiamo una completa disamina delle funzioni del Segretario Comunale redatta
dalla Dott.ssa Annalisa Di Piazza, in quel di Asti.
Cliccare qui
Indirizzo originale:
http://provincia.asti.it/sindacato/unione_segretari/
ultimaora/LAVORE_PIAZZA_04_11_2002.doc.
Ingiuria (Art. 594 C.P.)
- Chiunque offende l' onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette
il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni,
diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della
multa fino ad euro 1.032, se l' offesa consiste nell' attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l' offesa sia commessa in presenza di più persone.
Diffamazione (Art. 595 C.P.)
- Chiunque, fuori dei casi indicati nell' articolo precedente, comunicando con piu'
persone, offende l' altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa fino a euro 1.032. Se l' offesa consiste nell' attribuzione di un
fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa
fino a euro 2.065. Se l' offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione
da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516. Se l' offesa e'
recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza,
o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Calunnia (Art. 368 C.P.)
- Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso
nome, diretta all` Autorità giudiziaria o ad un` altra Autorità che a quella abbia
obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula
a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni
(c.p. 370). La pena è aumentata se s' incolpa taluno di un reato pel quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un` altra
pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una
condanna alla reclusione superiore a cinque anni, è da sei a venti anni, se dal
fatto deriva una condanna all`ergastolo
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