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Comune di

Porto Mantovano


Comune di PORTO MANTOVANO

Statuto Comunale


TITOLO VI - Istituti di partecipazione

Capo I – Partecipazione popolare

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Art. 59

Partecipazione popolare


1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.
3. A tal fine il Comune:
a) favorisce i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazioni;
b) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, socio-assistenziali e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
c) coinvolge le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.


Art. 60

Azione popolare


1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 61


abrogato

Art. 62

Consultazioni


1. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di Cittadini o aventi carattere generale, può procedere alla consultazione delle categorie interessate.
2. Il Comma 1 non si applica nell’adozione delle tariffe, di atti relativi a tributi e di altri atti per i quali la Legge o lo Statuto prevedono apposite forme di consultazione.
3. La consultazione è obbligatoria in occasione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico;
4. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini della consultazione, nonché i soggetti con i quali essa è obbligatoria.


Art. 63

Petizioni


1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento sulla partecipazione determina le procedure per la presentazione delle petizioni, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’Organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione.
3. In quest’ultimo caso, l’atto conclusivo dell’esame da parte dell’Organo competente dovrà essere motivato e, qualora ciò sia stato espressamente richiesto dai proponenti, ovvero la petizione non sia rivolta direttamente al Consiglio, comunicato al Consiglio comunale.
4. La petizione è esaminata dall’Organo competente entro 90 giorni dalla presentazione.
5. Se il termine previsto al comma quarto non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
6. La procedura si chiude in ogni caso con un atto espresso , in cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.


Art. 63 bis

Consulte


1. Sono istituite nel Comune le consulte di partecipazione e di rappresentanza delle realtà associative presenti sul territorio comunale nei diversi settori (economico-produttivo, volontariato, sportivo, ricreativo, ecc..).
2. Le consulte di partecipazione costituiscono il referente diretto per l’Amministrazione comunale per proposte, pareri, segnalazioni, consigli.
3. Possono inoltre rappresentare utili strumenti di controllo sull’efficacia e l’efficienza dei servizi comunali o comunque di tutti i servizi cui direttamente o indirettamente il Comune partecipi nella loro erogazione.
4. Le consulte di partecipazione sono composte da rappresentanti delle Associazioni operanti nel settore cui fa riferimento la consulta ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
5. L’apposito regolamento disciplinerà la composizione e le modalità di elezione delle consulte, nonché quelle relative loro funzionamento.


Art. 64

Proposte


1. L’iniziativa popolare per la formazione di Regolamenti comunali o di provvedimenti Amministrativi di carattere generale si esercita mediante presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 500 Elettori.
3. L’iniziativa di cui al comma 1° si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più Frazioni sottoscritte da almeno un terzo della popolazione della Frazione risultante dall’ultimo censimento.
4. Le Frazioni a Porto Mantovano sono : S. Antonio, Bancole, Soave.
5. Sono escluse dal diritto di proposta le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi, tariffe e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine;
e) problemi organizzativi del personale.
6. Il Regolamento della partecipazione disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
7. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.


Art. 65

Procedura per l’approvazione della proposta


1. La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale nel termine di 90 giorni.
2. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale la proposta di iniziativa, che dovrà essere corredata dal parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.


Art. 66

Referendum - Materie escluse - Aspetti finanziari


1. E’ indetto referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale qualora ne faccia richiesta almeno il dieci per cento dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. E’ altresì indetto referendum consultivo su iniziativa del Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
3. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:
a) tributi locali e tariffe;
b) assunzione di mutui ed emissioni di prestiti;
c) materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
d) materie comunque riguardanti persone quali elezioni, nomine, designazioni, revoche, scadenze;
e) materie riguardanti il Segretario comunale, il personale dipendente dal Comune oppure dalle istituzioni o dalle aziende speciali comunali;
f) funzionamento del Consiglio Comunale;
g) limitazione dei diritti delle minoranze etniche, religiose e dell’handicap;
h) bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune;
i) piano regolatore generale comunale e relativi piani esecutivi;
l) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria dopo le ultime elezioni comunali.


Art. 67

Comitato promotore - Decisione di ammissibilità


1. Un comitato di promotori composto da almeno n. 50 Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune presenta al Sindaco la proposta di referendum.
2. La conferenza dei capigruppo decide preventivamente e all’unanimità sull’ammissibilità della proposta prima che si inizi la raccolta delle firme dei sottoscrittori.
3. Qualora non si verifichi l’unanimità di cui al comma precedente, sull’ammissibilità decide a maggioranza il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, nella seduta immediatamente successiva.
4. Il comitato promotore conserva poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum fino alla proclamazione dei risultati.
5. Il comitato promotore può accordarsi con l’Amministrazione comunale sul contenuto del quesito referendario. In tale caso, come pure nel caso in cui l’Amministrazione comunale svolga autonomamente con esplicito atto la proposta referendaria, il referendum non ha luogo.


Art. 68

Periodi di svolgimento dei referendum


1. Il referendum viene indetto a norma dei precedenti articoli 21 comma 3 lett. m) e 27 comma 1, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. Il referendum viene effettuato in uno dei seguenti periodi: marzo - aprile; ottobre - novembre, in un solo giorno, dalle ore 8 alle ore 20.
3. Qualora vi sia urgenza di conoscere i risultati della consultazione popolare, il Consiglio Comunale può autorizzare l’effettuazione del referendum anche in altri periodi dell’anno.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Il referendum non può aver luogo nell’anno in cui sono previste le elezioni comunali.


Art. 69

Validità di referendum


1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto, ivi comprese le schede bianche e nulle.
2. Il quesito referendario si intende accolto qualora abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi ed il Consiglio comunale, entro 10 giorni dovrà deliberare nel merito.

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Art. prec.


Art. succ.

Data


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