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Comune di

Porto Mantovano


Comune di PORTO MANTOVANO

Statuto Comunale


TITOLO V - Organizzazione territoriale, forme associative, forme collaborative

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Art. 55

Principio di Cooperazione


1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali e si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56

Convenzione


1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può altresì delegare ad enti sovraccomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi; i rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
4 Apposite convenzioni potranno essere stipulate tra gli enti locali soci di società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione coordinata di servizi pubblici a mezzo della società partecipata, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dalla legge.


Art. 57

Consorzi


1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell’articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 50, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.


Art. 58

Accordi di programma


1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
14. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

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Art. prec.


Art. succ.

Data


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