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Comune di

Porto Mantovano


Comune di PORTO MANTOVANO

Statuto Comunale


TITOLO IV - Servizi

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Art. 45

Forma di gestione


1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.


Art. 46

Gestione in economia


1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 47

Azienda speciale


1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende Speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri Regolamenti interni, approvati, questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.
4. Il Presidente e i Membri del Consiglio di Amministrazione, cessano dalla carica sulla base di una mozione approvata e maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.


Art. 48

Istituzione


1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.
4. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.


Art. 49

Il Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’Organo;
3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.


Art. 50

Il Presidente


1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 51

Il Direttore


1. Il Direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi delle istituzioni.


Art. 52

Nomina


1. Gli Amministrazioni delle Aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di Legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica obiettivi da raggiungere e il conseguente programma.

Art. 53

Società costituite o partecipate dal Comune


1. I servizi possono essere erogati attraverso società costituite o partecipate, anche in forma minoritaria, dal Comune. L’affidamento dei servizi, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, avrà luogo sulla base di apposito contratto di servizio.

Art. 54

Gestione associata dei servizi e delle funzioni


1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
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Art. prec.


Art. succ.

Data


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