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Comune di

Porto Mantovano


Comune di PORTO MANTOVANO

Statuto Comunale


TITOLO III - Ordinamento degli uffici e dei servizi

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Art. 39

L’ordinamento degli uffici e dei servizi


1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge , dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L’azione dell’Ente è improntata a criteri di flessibilità e autonomia organizzativa. Per conseguire obiettivi di miglioramento dell’efficienza ed economicità delle gestione, il Comune potrà avvalersi per l’esercizio di proprie attività di enti strumentali, pubblici o privati, dallo stesso costituiti, partecipati o promossi.


Art. 40

Il Vice Segretario


1. Il Segretario comunale é coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Vicesegretario.
In caso di vacanza, impedimento o assenza le funzioni del Segretario vengono svolte in forma vicaria dal Vicesegretario.
2. Il funzionario incaricato delle funzioni di Vicesegretario deve essere in possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso alla carriera di Segretario.
3. Il vice-segretario è nominato dal Sindaco


Art. 41

Incarichi e indirizzi di gestione attribuzioni


1. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
2. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale e a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità adeguate all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quelle del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati.


Art. 42

Segretario Comunale


1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza e assistenza nei confronti degli organi dell’ente e dell’intero apparato burocratico in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
2. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi.
3. Il segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
4. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o provvedimento del sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.
5. Ove il Direttore generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può attribuire le relative funzioni al segretario comunale per l’intero periodo amministrativo.
6. Compete in tal caso al segretario, nel rispetto delle disposizioni di legge o contrattuali, un elemento aggiuntivo di retribuzione, rapportato alla gravosità dell’incarico.


Art. 43


abrogato

Art. 44


abrogato
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Art. prec.


Art. succ.

Data


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