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Comune di

Porto Mantovano


Comune di PORTO MANTOVANO

Statuto Comunale


TITOLO II - Ordinamento istituzionale

Capo II – La Giunta comunale. Elezione – Durata in carica - Revoca

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Art. 26

Composizione della Giunta


1. La Giunta è composta dal Sindaco e da non meno di n. 4 e non più di n. 6 Assessori fra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il numero degli assessori è determinato con provvedimento del sindaco.
3. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato, di relazionare al consiglio e partecipare alla discussione.
Gli assessori non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi ed adottati, né parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. La giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.


Art. 27

Revoca degli assessori


1. L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato solo con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al consiglio nella prima seduta successiva unitamente al/ai nominativo/i del/i nuovo/i assessore/i.


Art. 28

Dimissioni, decadenza


1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al protocollo del comune ed hanno efficacia dalla data di presentazione.
2. La decadenza dalla carica di assessore avviene a seguito dell’accertamento del venir meno dei requisiti di cui all’art. 26. La decadenza è pronunciata dal sindaco.
3. Le dimissioni o la dichiarazione di decadenza sono comunicate dal sindaco al consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del nuovo Assessore.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.


Art. 29

Mozione di sfiducia


1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una nozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune;
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l’Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione;
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.


Art. 30

Competenze generali della giunta


1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’Amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti amministrativi privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge e lo statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.


Art. 31

Organizzazione della giunta


1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni dei singoli Assessori.
2. Gli Assessori collaborano con il Sindaco che ne coordina l’attività.
3. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.


Art. 32

Adunanze e deliberazioni


1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei membri in carica, computando a tale fine anche il sindaco e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.
4. Alle proprie sedute la Giunta può richiedere la partecipazione senza diritto al voto dei revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori presenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

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Art. prec.


Art. succ.

Data


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