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Comune di

Porto Mantovano


Comune di PORTO MANTOVANO

Statuto Comunale


TITOLO II - Ordinamento istituzionale

Capo I – Il consiglio Comunale

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Art. 7

Il Consigliere Comunale


1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge.


Art. 8

Doveri del Consigliere


1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. 0ltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.


Art. 9

Poteri del Consigliere


1. Il Consigliere esercita il diritto d’iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinate dal regolamento.
4. E’ tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dal presente statuto, si fa riferimento , ove non diversamente previsto, al numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il sindaco.


Art. 10

Prerogative delle minoranze


1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri di controllo ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.


Art. 11

Consigliere Anziano


1. E’ Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti è considerato tale il più anziano per età.

Art. 12

Gruppi consiliari


1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capigruppo entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nel consigliere che abbia il maggior numero dei voti nella lista di appartenenza.
3. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
4. La conferenza dei capigruppo consiliari ha la funzione di collegamento, informazione e consultazione con gruppi ed è convocata e presieduta dal Sindaco.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurate strutture idonee per l’esercizio delle loro funzioni.


Art. 13

Il Consiglio Comunale. Poteri


1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da n. 20 consiglieri ed è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
2. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
3. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo in atti, risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’Ente.
4. Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l’attività degli organi dell’Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi.
5. Indirizza altresì l’attività dell’Ente con l’adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell’azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
6. Per l’esercizio delle funzioni di controllo dell’attività dell’Ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei Revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le mozioni e le indagini conoscitive che prevedono altresì l’audizione della Giunta o di suoi membri o del Sindaco e, previa intesa con quest’ultimo, del Segretario e dei Funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita Commissione.


Art. 14

Prima seduta del Consiglio


1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni é convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. E’ convocata e presieduta dal Sindaco e, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede alla convalida dei consiglieri eletti e del sindaco. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni permanenti previste dal regolamento, elezione del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000 e infine con la trattazione degli eventuali altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.


Art. 15

Linee programmatiche


1. Il sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la giunta – al consiglio comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.
2. Il consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal sindaco o dagli assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre al approvazione del consiglio.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione del controllo politico – amministrativo del consiglio.
6. In occasione dell’annuale ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, l’azione di governo della giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.


Art. 16

Convocazione del Consiglio Comunale e ordine del giorno


1. L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’albo pretorio e notificato almeno quattro giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza.
2. Nei casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno tale termine potrà essere ridotto a non meno di 24 ore prima della data fissata per l’adunanza.
3. La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
a) mediante messo comunale o di conciliazione;
b) mediante telegramma o raccomandata o trasmissione via fax ;
c) mediante consegna dell’avviso a mezzo dell’interessato che sottoscrive per ricevuta.
4. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima.
5. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco.
6. I documenti relativi a ciascuna proposta inserita nell’ordine del giorno devono essere depositati nella sala delle adunanze almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio.
7. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.


Art. 17

Numero legale per la validità delle sedute


1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente , per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno sette consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza;
a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.


Art. 18

Numero legale per la validità delle deliberazioni


1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Si computano per determinare la maggioranza dei votanti le schede bianche e quelle nulle;
Non si computano:
a) coloro che non partecipano alla votazione;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo statuto o dal regolamento.
5. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. Quando è prevista la nomina di uno o più rappresentanti delle minoranze risulterà eletto il membro da queste designate indipendentemente dal numero di voti conseguiti.


Art. 19

Delle deliberazioni


1. Le votazioni hanno luogo con voto palese
2. Il Consiglio vota a scrutinio segreto soltanto per le delibere che comportano un apprezzamento discrezionale sulle persone.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale. Nelle operazioni di verbalizzazione il Segretario Comunale può essere coadiuvato da un dipendente da lui incaricato.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.


Art. 20

Pubblicità delle sedute


1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il Consiglio deve porre in essere tutte le attività necessarie per l’effettivo diritto all’informazione della comunità.


Art. 21

Presidenza delle sedute consiliari


1. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.


Art. 22

Commissioni Consiliari


1. Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, consultive e redigenti, secondo le previsioni del regolamento; possono essere altresì istituite commissioni temporanee o speciali.
2. I componenti le commissioni sono designati da gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
4. Nei casi contemplati nel regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all’attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.


Art. 23

Commissioni Speciali


1. Commissioni Speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull’attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione , i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.


Art. 24

Regolamento del consiglio


1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
3. Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del consiglio;
d) le modalità per la richieste del controllo di legittimità sulle deliberazioni del consiglio e della giunta;
e) le materie che possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico – amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.


Art. 25

Nomine


1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge; detti indirizzi sono validi limitatamente all’arco temporale del mandato amministrativo dell’organo consiliare.
2. Le nomine e designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all’ordine del giorno l’effettuazione delle nomine;
3 I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
4. Per gli effetti di cui all’art. 67 del T.U. n. 267/2000 è facoltà dei competenti organi comunali designare il Sindaco e gli assessori comunali quali amministratori di enti, aziende o società a partecipazione comunale o comunque sottoposte a vigilanza e a contribuzione del comune.

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Art. prec.


Art. succ.

Data


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