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Comune di

Porto Mantovano


Comune di PORTO MANTOVANO

Statuto Comunale


TITOLO VIII - L'attività normativa

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Art. 80

Regolamenti


1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie; può inoltre disciplinare con regolamento l’esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto delle leggi di delega.
2. Il comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie. I Regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
a) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;
b) non possono contenere norme a carattere particolare;
c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
d) non possono essere abrogati che da Regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.


Art. 81

Procedimento di formazione dei regolamenti


1. L’iniziativa per l’adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Municipale, alle singole Frazioni ed ai Cittadini, ai sensi dell’art. 64 del presente Statuto.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2° lett. a), della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di giorni dieci, da effettuare dopo l’esecutività della relativa delibera di adozione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione all’albo pretorio
4. Il Consiglio può disporre con votazione a maggioranza assoluta dei componenti che il regolamento entri in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, il giorno successivo all’intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
5. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

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Art. prec.


Art. succ.

Data


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