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Comune di

Porto Mantovano


Comune di PORTO MANTOVANO

Statuto Comunale


TITOLO VI - Istituti di partecipazione

Capo II - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino. La partecipazione al procedimento

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Art. 70

Partecipazione


1. Gli atti amministrativi del Comune sono pubblici.
2. Il Regolamento stabilisce le forme di pubblicità, che oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio di cui all’art. 47 della Legge e alla notificazione ai diretti interessati, rendono effettiva la conoscenza degli atti e dei provvedimenti comunali a tutti i Cittadini.
3. L’attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla Legge e dallo statuto ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.


Art. 71

Interventi nel procedimento amministrativo


1. I Cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti rappresentativi di interessi collettivi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
4. Il Regolamento stabilisce i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o di numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi lo renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, idonee forme di pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
8. Gli aventi diritto, entro 10 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del provvedimento stesso, sui quali l’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi, sentito il responsabile del procedimento, con atto motivato.
9. Il Sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.


Art. 72

Diritto di accesso


1. Ai Cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. Il Regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.


Art. 73

Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi


1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l’esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L’esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei Cittadini, all’attività dell’Amministrazione, la Giunta assicura l’accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al 2° comma. Trascorsi inutilmente 20 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
6. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall’art. 25, quinto e sesto comma, della Legge 7 agosto 1991, n 241.

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Art. prec.


Art. succ.

Data


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