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Comune di

Porto Mantovano


Comune di PORTO MANTOVANO

Statuto Comunale


TITOLO I - Autonomia e finalità del comune

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Art. 1

Principi fondamentali


1 Il Comune di Porto Mantovano è l’ente espressione della comunità locale dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2 Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa , nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3 Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4 Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio della sussidiarietà.


Art. 2

Finalità


1. Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità di Porto Mantovano ispirando la propria attività ai valori ed ai principi della Costituzione repubblicana e ai valori della Pace.
2. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli ed associati, alle scelte ed alle attività della comunità. A tal fine, persegue la collaborazione e la cooperazione con i cittadini, nonché, nelle materie di loro interesse, con le forze sociali, economiche, sindacali e culturali, riconosce, anche promuovendone la costituzione e le attività, le associazioni ed organizzazioni culturali, assistenziali, ecologiche, ricreative e sportive; promuove la formazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso e la fruizione alle organizzazioni ed associazioni.
3. Il Comune ispira la propria attività ai seguenti obiettivi fra loro coordinati:
a) superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio;
b) promozione associazionismo dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante forme di associazione e di cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale in armonia con gli obiettivi enunciati nei seguenti punti c) e d);
c) tutela, sviluppo e recupero dell’ambiente e delle risorse ambientali, in particolare mediante la lotta alle cause di deterioramento e di inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell’acqua, dell’aria, nonché alle cause di inquinamento acustico;
d) tutela e recupero del patrimonio storico, artistico, archeologico, archivistico, culturale e delle tradizioni popolari , tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose, politiche e sessuali, in particolare attraverso la promozione dei valori e della cultura del rispetto.
e) favorire la fruizione da parte della comunità delle risorse ambientali e del patrimonio storico, artistico, archeologico, librario e archivistico, al fine di sviluppare una migliore qualità della vita;
f) collaborazione per la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute e della persona con particolare riguardo agli interventi a favore delle persone handicappate, alle libere attività di volontariato a favore degli anziani, degli ammalati, dei disabili e dei minori e promuovendo la pari opportunità uomo-donna e la valorizzazione della famiglia;
g) favore e promozione per le libere attività sportive e ricreative;
h) studiare e promuovere interventi rivolti ai bambini in età prescolare e scolare, attraverso attività culturali e ludiche, in ambienti e spazi idonei.


Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione


1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della partecipazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia di Mantova avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.


Art. 4

Territorio e sede comunale


1. Il Comune di Porto Mantovano é costituito dal capoluogo
S. Antonio e dalle seguenti borgate e frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Bancole, Soave, Montata Carra, Spinosa;
2. Il territorio del Comune di estende per kmq 37,44 confinante con i comuni di Roverbella, Marmirolo, S. Giorgio, Mantova, Rodigo, Goito, Curtatone.
3. Il palazzo civico é ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono presso il Centro Sociale di Bancole. In casi particolari, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede abituale.
5. All’interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.


Art. 5

Albo Pretorio


1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.


Art. 6

Stemma e gonfalone


1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di Porto Mantovano” e con lo stemma concesso con decreto del Capo del Governo in data 2 giugno 1934.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto reale in data 22 febbraio 1940.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

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Art. prec.


Art. succ.

Data


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